LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 4-05-1982
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NORME PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'
PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 50
del 7 maggio 1982
I l Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale

 

 


TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE -
COMPETENZE E STRUTTURE

ARTICOLO 1

 Oggetto della legge
 La presente legge detta norma per il riordino e l' esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanità  pubblica,
veterinaria e farmaceutica in attuazione della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 3
gennaio 1980, n. 1.
  Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
precedente, la legge disciplina:
  - la ripartizione delle funzioni, comprese quelle già
esercitate dai Medici e Veterinari provinciali, dagli Ufficiali
sanitari, dai Veterinari di Comuni e di Consorzi,
nell' ambito del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto
conto del DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
  - il riordino di organi collegiali sanitari operanti
nelle materie disciplinate dalla legge;
  - l' organizzazione e il funzionamento dei competenti
servizi dell' Unità  Sanitaria Locale incaricati dello
svolgimento delle funzioni.

 

 

ARTICOLO 2

 Funzioni d' indirizzo
 Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative in materia di igiene e sanità  pubblica,
veterinaria e farmaceutica attinenti ad esigenze di
uniformità , anche in relazione agli obiettivi della programmazione
sanitaria regionale, spettano alla Regione
e vengono esercitate mediante atti della Giunta regionale
in conformità  a quanto previsto dall' art. 17 della legge
regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

 

 

ARTICOLO 3

 Competenze della Regione
La Regione, nell' ambito delle proprie competenze,
provvede all' organizzazione, al coordinamento ed alla
verifica delle funzioni in materia di igiene e sanità  pubblica,
veterinaria e farmaceutica.
  In particolare la Regione, salve le specifiche competenze
ad essa riservate ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV:
  - risponde, per quanto di competenza, dell' attuazione
del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario
regionale;
  - predispone, nell' ambito del Piano sanitario regionale,
programmi in materia di igiene e sanità  pubblica,
veterinaria e farmaceutica;
  - promuove ed incentiva l' osservazione epidemiologica
anche attraverso il rilevamento ambientale e biologico
degli agenti infettivi e tossici di maggiore rilevanza
sociale;
  - promuove ed incentiva l' osservazione epidemiologica
delle malattie degli animali e delle zoonosi e
avanza proposte per la dichiarazione di zona indenne da
malattie diffusive del bestiame;
  - riceve ed elabora le segnalazioni previste dalle
norme vigenti sulla diffusione delle malattie dell' uomo e
degli animali;
  - raccoglie ed elabora dati statistici concernenti le
funzioni dei singoli servizi;
  - provvede a mantenere gli opportuni collegamenti,
anche ai fini dell' informazione epidemiologica, con il
Ministero della Sanità  e le Amministrazioni sanitarie
delle altre Regioni;
  - esercita le funzioni previste dalla legge regionale
15 dicembre 1977, n. 48, sull' Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell' Emilia - Romagna;
  - impartisce direttive, sentiti gli Istituti universitari
e di ricerca competenti, l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell' Emilia - Romagna e gli
ordini professionali, in ordine alla formazione permanente
e all' aggiornamento del personale addetto ai
compiti di igiene e sanità  pubblica, veterinaria e farmaceutica,
nel rispetto delle competenze statali e della
programmazione regionale;
  - impartisce direttive ai Comuni ed alle Unità  Sanitarie
Locali in materia di controllo degli scarichi e degli
insediamenti, ai sensi dell' art. 4 - lettera b) della legge 10
maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.
  L' attività  istruttoria, tecnica ed amministrativa relativa
allo svolgimento delle funzioni di cui al comma
precedente, è  espletata dagli appositi servizi e uffici regionali
i quali possono avvalersi dei servizi e presidi delle
Unità  Sanitarie Locali.

 

 

ARTICOLO 4

 Competenze
del Presidente della Giunta regionale
 Il Presidente della Giunta regionale può  emettere ordinanze
di carattere contingibile e urgente in materia di
igiene e sanità  pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all' intero territorio regionale o a parte di
esso comprendente più  Comuni.
  Al riguardo possono essere disposte ispezioni, in
qualsiasi momento, dal Presidente della Giunta regionale
o, per sua delega, dall' Assessore regionale alla Sanità .
  Le relative attività  istruttorie sono svolte dai competenti
servizi ed uffici regionali che possono avvalersi dei
servizi e presidi delle Unità  Sanitarie Locali.

 

 

ARTICOLO 5

 Competenze del Sindaco
 Salvo quanto previsto nel successivo titolo IV, spetta
al Sindaco, quale autorità  sanitaria locale, adottare tutti i
provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi,
compresi quelli già  di competenza dei Medici e Veterinari
provinciali, Ufficiali sanitari, Veterinari comunali e
consorziali.
  Compete, inoltre, al Sindaco l' emanazione di ordinanze
contingibili e urgenti, ai sensi del TU della legge
comunale e provinciale e dell' articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 8338 nonchè  l' adozione delle misure di
salvaguardia previste dalla normativa nazionale in materia
di profilassi e di risanamento, compreso l' ordine di
abbattimento di animali infetti.
  Per l' adozione e l' esecuzione dei provvedimenti di
sua competenza, il Sindaco si avvale dei servizi della
Unità  Sanitaria Locale dandone comunicazione al Presidente
del Comitato di gestione.
  L' organizzazione dei servizi dell' Unità  Sanitaria Locale
garantisce al Sindaco le condizioni per lo svolgimento
delle sue attribuzioni.

 

 

ARTICOLO 6

 Competenze dei Comuni
 Tutte le funzioni amministrative in materia di igiene
e sanità  pubblica, veterinaria e farmaceutica, che non
sono espressamente riservate ad altri enti od organi,
sono attribuite ai Comuni che le esercitano tramite le
competenti Unità  Sanitarie Locali secondo le modalità
previste nella presente legge.
  Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'
articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate
dallo Stato alle Regioni, sono subdelegate ai Comuni e
sono svolte secondo quanto disposto nel precedente
comma.
  Il Presidente della Giunta regionale, nell' esercizio
della funzione di direzione ai sensi dell' articolo 121 della
Costituzione, comunica ai Comuni le istruzioni del Governo
centrale, cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi.
  In caso di inerzia degli enti subdelegati, la Giunta
regionale invita i Comuni a provvedere entro un congruo
termine;  decorso il quale, al compimento del singolo
atto, provvede la Giunta stessa.

 

 

ARTICOLO 7

 Composizione delle commissioni sanitarie
per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti
 Le commissioni sanitarie per l' accertamento della
invalidità  civile, dello stato di non vedente e per l' accertamento
del sordomutismo, sono istituite in ogni Unità
Sanitaria Locale e nominate dai Comitati di gestione
delle stesse, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione
rispettivamente stabilita dalle leggi 30 marzo
1971 n. 118 e successive modifiche, 26 maggio 1970, n. 381
e 27 maggio 1970, n. 382:
  a) il Medico provinciale e l' Ufficiale sanitario sono
sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica
o da un medico legale scelto tra i medici del ruolo nominativo
regionale;
  b) l' ispettore del lavoro è  sostituito da un medico
specialista o esperto in medicina del lavoro del ruolo
nominativo regionale scelto tra i medici dell' Unità  Sanitaria
Locale o, in carenza, tra i medici di altra Unità
Sanitaria Locale;  l' oculista già  designato dal Comitato
provinciale di assistenza e beneficienza pubblica e il
medico specialista in otorinolaringoiatria sono scelti dal
Comitato di gestione dell' Unità  Sanitaria Locale.
  Nulla è  innovato per quanto riguarda le designazioni
già  di competenza dell' Associazione nazionale dei mutilati
e invalidi civili, dell' Unione italiana ciechi e dell' Ente
nazionale per la protezione e l' assistenza ai sordomuti.
  Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al
primo comma sono svolte da personale dell' Unità  Sanitaria
Locale.
  Le Commissioni sanitarie regionali previste rispettivamente
dall' articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
dall' articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dall'
articolo 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono
nominate dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni:
  1) il Medico provinciale del capoluogo di regione è
sostituito da un medico dipendente dalla Regione ovvero
da un medico del ruolo nominativo regionale;
  2) l' ispettore medico del lavoro è  sostituito da un
medico specialista o esperto in medicina del lavoro del
ruolo nominativo regionale;
  3) l' Ufficiale sanitario è  sostituito da un medico del
ruolo nominativo regionale specialista in otorinolaringoiatria,
preferibilmente esperto in fonoaudiologia.
  Nulla è  innovato per quanto riguarda le designazioni
già  di competenza dell' Associazione nazionale dei mutilati
ed invalidi civili, dell' Unione italiana ciechi e dell'
Ente nazionale per la protezione e l' assistenza ai sordomuti.
  Non possono far parte delle Commissioni sanitarie
regionali i componenti delle Commissioni sanitarie di
cui al primo comma.
  Esercita le funzioni di segretario delle Commissioni
sanitarie regionali un dipendente regionale.
  Le Commissioni regionali si riuniscono presso gli uffici
regionali o presso strutture delle Unità  Sanitarie Locali.

 

 

ARTICOLO 8

 Collegio medico per l' accertamento
dell' invalidità  di categorie protette
 Il Collegio medico previsto dall' articolo 20 della legge
2 aprile 1968, n. 482, è  nominato dal Comitato di gestione
dell' Unità  Sanitaria Locale ed è  composto:
  - dal responsabile del servizio di igiene pubblica o
da un medico legale scelto tra i medici del ruolo nominativo
regionale, che lo presiede;
  - da un medico specialista o esperto in medicina del
lavoro ovvero in medicina legale, del ruolo nominativo
regionale;
  - da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni
dei datori di lavoro;
  - da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative.
  Il segretario del collegio è  scelto tra il personale dell'
Unità  Sanitaria Locale.

 

 

ARTICOLO 9

 Commissione per l' ampliamento dei cimiteri
 Nella Commissione prevista dall' art. 53 del DPR 21
ottobre 1975, n. 803, il medico igienista del ruolo regionale
e l' Ufficiale sanitario del Comune dove il cimitero
dovrà  essere ubicato, sono sostituiti dal responsabile del
Servizio di igene pubblica o da altro medico addetto al
servizio dell' Unità  Sanitaria Locale interessata.

 

 

ARTICOLO 10

 Commissione per l' abilitazione
all' impiego dei gas tossici
 Nella Commissione esaminatrice di cui all' articolo 32
del RD 9 gennaio 1927, n. 147, il direttore della sezione
chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi
e il funzionario dell' Ufficio sanitario provinciale sono
sostituiti, rispettivamente, da un chimico e da un amministrativo
del ruolo nominativo regionale designati dall'
Unità  Sanitaria Locale competente per territorio.

 

 

ARTICOLO 11

 Commissine per la protezione sanitaria
della popolazione
contro i rischi da radiazioni ionizzanti
 La Commissione di cui all' articolo 89 del DPR 13
febbraio 1964, n. 185, è  istiutita, ai sensi dell' articolo 15
della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33, che ne
disciplina altresì  la composizione e il funzionamento,
presso l' Unità  Sanitaria Locale in cui è  ubicato il presidio
multizonale di prevenzione ed ha competenza sul territorio
di riferimento del presidio multizonale di prevenzione
stesso.

 

 

ARTICOLO 12

 Consorzi provinciali antitubercolari
 Le funzioni già  espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari
sono svolte dai servizi competenti per materia,
dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere dell' Unità
Sanitaria Locale secondo quanto stabilito dal Piano
Sanitario Regionale.

 

 

ARTICOLO 13

 Vigilanza sanitaria
e personale incaricato delle attività  ispettive
 Ferme restando le attribuzioni del Sindaco quale autorità
sanitaria locale e fatto salvo quanto previsto dalla
legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, l' attività  di vigilanza
in materia di igiene pubblica, veterinaria e farmaceutica,
compresa quella di cui agli articoli 998 100 e 201 del TU
delle leggi sanitarie, è  di competenza del servizio della
Unità  Sanitaria Locale che svolge le corrispondenti funzioni,
ed è  svolta, in difetto di corrispondenza, dal servizio
di igiene pubblica.
  Il personale addetto anche allo svolgimento delle
funzioni di vigilanza e di controllo di cui agli articoli 19,
comma primo, 22 e 30 della presente legge ricopre, limitatamente
alle funzioni cui è  destinato, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell' art.
221 del Codice di procedura penale e gode della autonomia
tecnico - funzionale necessaria a garantire la dovuta
indipendenza alle attività  di vigilanza.
  Il personale addetto alla vigilanza è  munito di idoneo
documento che lo abilita all' esercizio delle attribuzioni
conferitegli dalla presente norma, può  chiedere la collaborazione
degli altri servizi dell' Unità  Sanitaria Locale
e collabora con gli altri organi investigativi dello Stato.
  Il regolamento delle Unità  Sanitarie Locali di cui all'
art. 10, lettera c), della legge regionale 3 gennaio 1980, n.
1, determina la dotazione organica dei servizi per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nel
rispetto delle norme previste dal DPR 20 dicembre
1979, n. 761.

 

 

ARTICOLO 14

 Attività  nell' interesse dei privati
 L' onere delle prestazioni medico - legali e veterinarie,
ivi compresi accertamenti, indagini e analisi di qualsiasi
tipo, effettuate dai servizi e presidi dell' Unità  Sanitaria
Locali ai sensi della normativa vigente e non finanziate
con la quota del Fondo sanitario nazionale trasferita alla
Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti
dai tariffari che vengono deliberati dal Consiglio
regionale, sentiti, per quanto di competenza, gli ordini
professionali interessati.
  Fino all' adozione dei tariffari di cui al precedente
comma, si osservano quelli vigenti.

 

 

ARTICOLO 15

 Attività  di disinfezione,
disinfestazione e zooprofilassi
 Le Unità  Sanitarie Locali possono assicurare anche
congiuntamente le seguenti attività :
  - le attività  di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
  - l' esercizio di impianti e attrezzature per la raccolta
e la distruzione di spoglie di animali infetti o sospetti
di infezione o comunque destinati alla distruzione;
  - l' esercizio di impianti per la bonifica ed il risanamento
di rifiuti alimentari destinati alla nutrizione degli
animali;
  - l' esercizio di impianti per la cattura, custodia, osservazione
di cani vaganti e randagi e per l' abbattimento
eutanasico dei cani e gatti nei casi previsti dal DPR 8
febbraio 1954, n. 320.
  Con le modalità  di cui al precedente comma possono
essere svolte attività  integrative per la profilassi della
echinococcosi - idatidosi e delle altre zoonosi, delle malattie
esotiche e delle altre malattie infettive e diffusive.
  Nulla è  innovato per quanto concerne le competenze
dei Comuni e le attività  da essi svolte direttamente o
tramite aziende municipalizzate in materia di disinfezione
e disinfestazione.

 

 

ARTICOLO 16

 Associazioni di volontariato
 Nello svolgimento dei compiti demandati alle Unità
Sanitarie Locali dalla presente legge, le stesse possono
stabilire rapporti di collaborazione, anche mediante
convezioni, con le associazioni di volontariato, ai sensi
dell' art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e secondo
le modalità  previste dall' art. 32 della legge regionale 8
gennaio 1980, n. 2.
  Le Unità  Sanitarie Locali possono altresì  stipulare
con le organizzazioni zoofile riconosciute apposite convenzioni,
a titolo volontaristico gratuito, per disciplinare
le prestazioni delle guardie zoofile e degli assistenti zoofili.

 

 

ARTICOLO 17

 Coordinamento operativo dei servizi
 Nel rispetto dell' autonomia tecnico - funzionale dei
servizi di igiene pubblica, veterinario e per il coordinamento
dell' attività  medica di base, dell' attività  specialistica
ambulatoriale e dell' assistenza farmaceutica spetta
all' ufficio di direzione stabilire le modalità  per lo svolgimento
coordinato sul piano operativo dei compiti demandati
ai singoli servizi, assicurando la loro integrazione
nella predisposizione dei programmi di interesse
comune e la reciproca collaborazione tra i medesimi
nell' effettuazione degli interventi.

 

 

ARTICOLO 18

 Informazione sull' attività  di vigilanza
 In applicazione dell' articolo 18 della legge regionale 3
gennaio 1980, n. 1, i Comuni pubblicano un rapporto
semestrale degli interventi di vigilanza effettuati dai
servizi delle Unità  Sanitarie Locali di cui alla presente
legge ed una statistica dei controlli di laboratorio, disaggregata
per settori di attività  e per singoli prodotti,
con l' indicazione dei parametri rilevanti e della distribuzione
della loro variabilità , delle denunce e dei provvedimenti
amministrativi adottati.

 

 


TITOLO II
IGIENE E SANITA' PUBBLICA

ARTICOLO 19

 Funzioni in materia di giene e sanità  pubblica
svolte dall' Unità  Sanitaria Locale,
tramite il Servizio di igene pubblica
 Le funzioni di igiene e sanità  pubblica svolte dal
competente Servizio di giene pubblica, comprendono in
particolare:
  a) la vigilanza igienica dell' ambiente e il controllo
degli inquinamenti;  l' individuazione, l' accertamento e il
controllo dei fattori di nocività , di pericolosità  e di
deterioramento ambientale in rapporto alle loro conseguenze
attuali o potenziali sulla salute della popolazione;
  b) la vigilanza igienica e il controllo delle acque potabili,
degli alimenti e bevande, esclusi gli alimenti di
origine animale di competenza del servizio veterinario,
nonchè  la consulenza dietetica per le mense collettive;
  c) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie,
salvi gli interventi nei riguardi della popolazione e delle
comunità  infantili effettuati dal Servizio per la procreazione
libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale
della maternità , dell' infanzia e dell' età  evolutiva e
dell' assistenza alla famiglia;
  d) la vigilanza igienica sui complessi ricettivi di carattere
alberghiero, turistico - sociale, educativo, assistenziale,
ricreativo, sportivo;
  e) la vigilanza igienica ed il controllo sugli scarichi,
di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in
atmosfera, in tutte le acue superficiali e sotterranee,
interne marine, sia pubbliche che private, nonchè  in fognatura,
nel suolo e nel sottosuolo;
  f) la vigilanza e il controllo sulla raccolta, il trasporto
e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti
civili e produttivi;
  g) la vigilanza igienica sulle operazioni di disinfezione
e disinfestazione eseguite dai Comuni, dalle Aziende
municipalizzate e da altri enti pubblici o privati;
  h) l' esame, sotto il profilo sanitario e igienico - ambientale,
dei piani regolatori e degli altri strumenti urbanistici,
dei progetti di costruzione e ristrutturazione
edilizia e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli
edifici e dell' abitato;
  i) l' educazione sanitaria per quanto di competenza,
con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori
locali di rischio per la salute;
  l) la tutela igienico - sanitaria degli stabilimenti termali
e di quelli di produzione di acque minerali naturali
o artificiali;
  m) la raccolta delle informazioni correnti nelle materie
di competenza e l' attuazione di indagini epidemiologiche
anche ai fini della determinazione delle mappe
territoriali di rischio, in collaborazione con il servizio di
medicina preventiva e igiene del lavoro;
  n) le certificazioni e gli accertamenti medico - legali,
non attribuiti espressamente ad altri servizi;
  o) le funzioni indicate all' articolo 7, lettere a), c), d),
e) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  p) la tutela sanitaria delle attività  sportive;
  q) le funzioni di igiene e polizia mortuaria.
  Salvo quanto assegnato ad altri servizi dell' Unità  Sanitaria
Locale, il Servizio di igiene pubblica provvede a
tutte le attività  tecniche attinenti alle funzioni di cui al
precedente comma, alla loro programmazione, coordinamento
e organizzazione e alle connesse attività  istruttorie,
di vigilanza e di controllo.
  Il Servizio di igiene pubblica, nell' ambito delle proprie
attribuzioni, propone al Sindaco e al Comitato di
gestione dell' Unità  Sanitaria Locale i provvedimenti di
loro competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta
gli atti cautelativi necessari.
  Lo stesso Servizio, per i controlli strumentali e analitici,
ivi compresi quelli di cui alla legge 13 luglio 1966, n.
615 e alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche,
si avvale del presidio multizonale di prevenzione
ovvero del laboratorio di giene ambientale dell' Unità
Sanitaria Locale ove questo sia previsto dal Piano Sanitario
Regionalee venga riconosciuto idoneo a tutti gli
effetti con provvedimento della Regione.

 

 

ARTICOLO 20

 Organizzazione del servizio di igiene pubblica
 Il Comitato di gestione dell' Unità  Sanitaria Locale
organizza il servizio di igiene pubblica assicurandone
l' autonomia tecnico - funzionale.
  Il regolamento dei servizi dell' Unità  Sanitaria Locale
disciplina l' esercizio delle funzioni di cui al precedente
art. 19, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto
dell' unitarietà  organizzativa del servizio di igiene pubblica.
  Per l' esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b),
c), e), f) ed o) dell' articolo 19 e per eventuali interventi di
prevenzione aventi carattere di urgenza, le Unità  Sanitarie
Locali provvedono ad assicurare una attività  di
guardia igienica permanente, con turni di reperebilità
prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.
  Per l' adozione dei provvedimenti autorizzativi e
concessivi di cui al precedente art. 5, il Sindaco del Comune
di Bologna può  avvalersi di uno dei tre servizi di
igiene pubblica delle Unità  Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e
n. 29.
  Le funzioni di igiene e sanità  pubblica che afferiscono,
per motivi strutturali e funzionali, all' intero Comune
di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre
servizi di igiene pubblica delle Unità  Sanitarie Locali n.
27, n. 28 e n. 29 individuato di concerto tra il Comune e i
Comitati di gestione delle Unità  Sanitarie Locali medesime.

 

 

ARTICOLO 21

 Attività  di medicina legale
 Le attività  certificative e di medicina legale, tra cui
quelle già  esercitate dal Medico provinciale e dall' Ufficiale
sanitario, sono di competenza del Servizio di igiene
pubblica.
  Dette attività  comprendono in particolare:
  a) accertamenti preventivi di idoneità  o inidoneità
previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;
  b) accertamenti di controllo per invalidità  temporanea,
previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della
Regione;
  c) accertamenti dell' invalidità  permanente da cause
lavorative e di servizio, dell' invalidità  civile in genere,
anche nei confronti di ciechi civili e sordomuti, previsti
da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;
  d) accertamenti sanitari previsti dall' articolo 5 della
legge 20 maggio 1970, n. 300;
  e) il servizio necroscopico di cui all' articolo 4 del
 DPR 21 ottobre 1975, n. 803.

 

 


TITOLO III
VIGILANZA, IGIENE
E PROFILASSI VETERINARIA

ARTICOLO 22

 Funzioni in materia veterinaria
svolte dalla Unità  Sanitaria Locale,
tramite il servizio veterinario
Le funzioni in materia veterinaria svolte dal competente
Servizio veterinario, comprendono in particolare:
  1) la profilassi e la polizia veterinaria delle malattie
infettive e infestive degli animali, in conformità  alla
normativa statale, comunitaria e regionale, ivi comprese
la sorveglianza epidemiologica, la statistica e l' elaborazione
tecnico - finanziaria di programmi di risanamento
degli allevamenti;
  2) la vigilanza sui piani di profilassi e di controllo
delle malattie degli animali, gestiti da enti pubblici o da
associazioni private;
  3) la vigilanza iginico - sanitaria sugli allevamenti e
sui concentramenti di animali, sulla riproduzione animale,
ivi compresa l' attività  degli operatori laici addetti
alla fecondazione artificale, e sugli ambulatori per animali;
  4) la vigilanza sull' alimentazione zootecnica e sull'
impiego dei farmaci in campo veterinario;
  5) la vigilanza sugli animali domestici, selvatici e sinantropi,
nonchè  sugli animali da esperimento;
  6) la vigilanza sull' assistenza zooiatrica;
  7) la vigilanza, il controllo, l' ispezione sugli animali e
sugli alimenti di origine animale destinati all' alimentazione
umana di competenza del servizio veterinario,
nonchè  sui relativi impianti di macellazione, trasformazione,
deposito, trasporto e distribuzione;
  8) la vigilanza sulle sardigne e sulla raccolta e lavorazione
degli avanzi animali e dei sottoprodotti della
macellazione, nonchè  sulla raccolta e conservazione di
organi e ghiandole per uso opoterapico;
  9) la vigilanza, l' ispezione e il controllo sull' importazione
ed esportazione degli animali, degli alimenti di
origine animale, dei prodotti derivati, dei sottoprodotti
della macellazione ed avanzi animali, secondo le disposizioni
nazionali e internazionali vigenti.

 

 

ARTICOLO 23

 Compiti del servizio veterinario
della Unità  Sanitria Locale
 Il servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale
svolge tutte le attività  inerenti alle funzioni indicate al
precedente art. 22 e connesse attività  istruttorie, di vigilanza
e di controllo.
  Propone, inoltre, nell' ambito delle proprie attribuzioni,
al Sindaco e al Comitato di gestione della Unità
Sanitaria Locale, i provvedimenti di competenza e, in
caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi
necessari.
  Il servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale assolve
alla gestione unitaria delle funzioni di igiene e sanità
pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

 

 

ARTICOLO 24

 Organizzazione
del servizio veterinario
dell' Unità  Sanitaria Locale
 Il servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale si
organizza di norma per settori corrispondenti alle sottoelencate
aree funzionali:
  a) sanità  animale ed igiene dell' allevamento e delle
produzioni animali;
  b) igiene della produzione e commercializzazione
degli alimenti di origine animale.
  Il Comitato di gestione, su conforme parere dell' ufficio
di direzione, può  organizzare e disciplinare il funzionamento
dei gruppi di lavoro nell' ambito delle aree
funzionali in base ad obiettive esigenze locali.
  Le Unità  Sanitarie Locali provvedono ad organizzare
l' attività  del servizio veterinario in modo tale da garantire
turni di reperibilità  e di servizio prefestivi, festivi e
notturni del personale necessario.
  Il regolamento dei servizi dell' Unità  Sanitaria Locale
disciplina l' esercizio delle funzioni di cui al precedente
articolo 22, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto
dell' unitarietà  organizzativa del servizio veterinario.
  Per l' adozione dei provvedimenti autorizzativi e
concessivi di cui al precedente art. 5.  il Sindaco del Comune
di Bologna può  avvalersi di uno dei tre servizi
veterinari delle Unità  Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29.
  Le funzioni in materia veterinaria che afferiscono,
per motivi strutturali e funzionali, all' intero Comune di
Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi
veterinari delle Unità  Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29
individuato di concerto tra il Comune e i Comitati di
gestione delle Unità  Sanitarie Locali medesime.

 

 

ARTICOLO 25

 Rapporti
con l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell' Emilia - Romagna
 L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell' Emilia - Romagna, articolato sul territorio
con le sezioni diagnostiche provinciali, è  l' ente sanitario
interregionale di diritto pubblico tecnico - scientifico veterinario
al servizio della Regione e delle Unità  Sanitarie
Locali dell' Emilia - Romagna, ai sensi della legge regionale
15 dicembre 1977, n. 48 e della legge regionale della
Lombardia 13 dicembre 1977, n. 62.
  L' Istituto e le sue sezioni diagnostiche, nell' ambito
dei compiti istituzionali, prestano la propria collaborazione
ai servizi veterinari e di igiene pubblica della Regione
e delle Unità  Sanitarie Locali, collaborano alla
elaborazione e attuazione di programmi di intervento
sanitario nel campo della ricerca, diagnosi, profilassi e
terapia della zoonosi e delle malattie degli animali, dell'
igiene zootecnica e dei mangimi per l' alimentazione
degli animali, dell' igiene degli alimenti di origine animale,
nonchè  dell' aggiornamento professionale e collaborano
con i presidi multizonali di prevenzione ed i
laboratori di igiene ambientale delle Unità  Sanitarie Locali.

 

 


TITOLO IV
VIGILANZA E ASSISTENZA FARMACEUTICA

ARTICOLO 26

 Competenze della Regione
 Spetta alla Giunta regionale la indicazione dei concorsi
per il conferimento di sedi farmaceutiche e per l' assegnazione
di farmacie succursali.

 

 

ARTICOLO 27

 Competenze del Sindaco
 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo
36, sono di competenza del Sindaco le funzioni
amministrative in tema di:
  a) autorizzazione all' apertura e all' esercizio delle
farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari
farmaceutici;
  b) decadenza dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico;
  c) chiusura temporanea dell' esercizio farmaceutico;
  d) trasferimento delle farmacie all' interno della
propria sede;
  e) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione
alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi
diritto.

 

 

ARTICOLO 28

 Competenza dell' Unità  Sanitaria Locale
 Sono di competenza dell' Unità  Sanitaria Locale le
funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in
tema di:
  a) formazione della pianta organica delle farmacie;
  b) revisione biennale della pianta organica delle farmacie;
  c) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
  d) istituzione di farmacie succursali;
  e) idennità  di avviamento e di rilievo degli arredi,
medicinali, provviste e dotazioni;
  f) erogazione di indennità  e contributi alle farmacie
rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme di
cui alla presente legge e della legge 8 marzo 1968, n. 221;
  g) assegnazioni per l' incentivazione all' apertura di
farmacie in zone disagiate;
  h) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie
delle farmacie;
  i) sostituzione temporanea del titolare o del direttore
  l) comunicazione, da parte del direttore o del titolare
della farmacia, dell' assunzione e della dimissione degli
addetti all' esercizio farmaceutico;
  m) tenuta ed aggiornamento dell' albo nazionale dei
titolari di farmacia e dell' archivio dati delle farmacie;
  n) ogni altro provvedimento in materia già  di competenza
del Medico provicniale, salvo quanto previsto
dai precedenti articoli 26 e 27 e dal successivo articolo 36.
  I provvedimenti di cui alle lettere a), b) c) e d) del
precedente comma sono adottati dall' Assemblea generale
dell' Unità  Sanitaria Locale;  i restanti provvedimenti
sono adottati dal Comitato di gestione.
  L' Assemblea generale adotta i provvedimenti di sua
competenza sentiti i pareri dei Consigli comunali interessati
e di una apposita Commissione formata da un
farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede,
e da quattro farmacisti scelti dal Comitato di gestione
su terne proposte dall' Ordine professionale, dall'
Associazione titolari di farmacia più  rappresentativa,
dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali
dei farmacisti non titolari.
  I suddetti pareri vanno comunicati, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla data di richiesta.
  Il Comitato di gestione determina l' indennità  di avviamento
e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e
dotazioni, sentita la Commissione di cui al terzo comma.

 

ARTICOLO 29

 Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche
e di farmacie succursali -
  Composizione delle Commissioni giudicatrici
 Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di
nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante
concorsi indetti dalla Giunta regionale per tutte le
Unità  Sanitarie Locali appartenenti alla stessa provicnia,
su richiesta dell' Assemblea generale dell' Unità  Sanitaria
Locale interessata.
  Le Commissioni giudicatrici dei concorso di cui al
comma precedente sono nominate dai Comitati di gestione
dell' Unità  Sanitaria Locale compredente il capoluogo
di provincia e, per le Unità  Sanitarie Locali n.
27, n. 28e n. 29, dal Comitato di gestione individuato con
le modalità  previste dall' ultimo comma dell' articolo 20,
nella seguente composizione:
  - da un componente del Comitato di gestione, che
la presiede;
  - da un professore di ruolo o associato della Facoltà
di farmacia;
  - da due farmacisti esercenti in farmacia da almeno
cinque anni, di cui uno non titolare, designati dall' Ordine
provinciale dei farmacisti;
  - da un farmacista del ruolo nominativo regionale
con posizione funzionale non inferiore a quella prevista
al punto 1 - tabella B dell' allegato 1 al DPR 20 dicembre
1979, n. 761;
  - dal coordinatore amministrativo o dal responsabile
di uno dei servizi amministrativi.
  Le funzioni di segretario sono svolte da personale
dell' Unità  Sanitaria Locale con posizione funzionale non
inferiore a quella di coordinatore amministrativo.
  La Giunta regionale approva le graduatorie e provvede
all' assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone
comunicazione alle Unità  Sanitarie Locali e ai
Sindaci interessati.  Nell' espletamento degli adempimenti
connessi all' assegnazione delle sedi messe a concorso,
la Giunta regionale si avvale dei servizi delle Unità
Sanitarie Locali.

 

ARTICOLO 30

 Vigilanza sulle farmacie
 L' attività  ispettiva di vigilanza e di controllo sulle
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie
di cui sono titolari privati, è  esercitata dal servizio per
il coordinamento dell' attività  medica di base, dell' attività
specialistica ambulatoriale e dell' assistenza farmaceutica,
ferme restando le competenze del servizio di
igiene pubblica di cui al precedente art. 19.
  Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di
cui alla vigente normativa vengono effettuate da un farmacista
assistito da un medico del Servizio di igiene
pubblica e da un amministrativo, appartenenti al ruolo
nominativo regionale e designati dal Comitato di gestione.
  Copia del verbale di ispezione è  trasmessa al Comitato
di gestione dell' Unità  Sanitaria Locale in cui ha sede
l' esercizio farmaceutico, corredato di eventuale proposta
di adozione dei provvedimenti conseguenti.

 

 

ARTICOLO 31

 Attribuzioni del servizio
per il coordinamento della attività  medica di base,
dell' attività  specialistica ambulatoriale
e dell' assistenza farmaceutica
 In materia farmaceutica, al servizio per il coordinamento
dell' attività  medica di base, dell' attività  specialistica
ambulatoriale e dell' assistenza farmaceutica, sono
attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:
  a) attività  propositiva e istruttoria degli atti di competenza
dell' Assemblea generale e del Comitato di gestione;
  b) prelievo di medicinali e del rimanente materiale
sanitario per i necessari controlli, anche su disposizione
del Ministero della Sanità ;
  c) stesura di una relazione annuale, al Comitato di
gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale
sanitario presso gli ospedali, i presidi ed i servizi
dell' Unità  Sanitaria Locale, quantificazione della spesa e
presentazione di proposte di possibile contenimento e di
indirizzo sugli acquisti;
  d) controllo sulla qualità  e quantità  di medicinali e
sul rimanente materiale sanitario utilizzato da presidi e
servizi dell' Unità  Sanitaria Locale;
  e) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione
nazionale;
  f) raccolte e controllo tecnico delle ricette spedite
dalle farmacie convenzionate secondo gli accordi collettivi
nazionali di cui all' articolo 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
  g) predisposizione della documentazione per la liquidazione
delle competenze mensili alle farmacie per
l' erogazione gratuita dei farmaci agli assistiti in regime
di assistenza diretta;
  h) attività  di informazione scientifica sui farmaci e
sui presidi medico - chirurgici e l' attività  di educazione
sanitaria in genere nell' ambito dei piani predisposti dall'
ufficio di direzione dell' unità  Sanitaria Locale;
  i) controllo sulle sostanze stupefacenti e psicotrope
secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n.
685

 

 

ARTICOLO 32

 Approvvigionamento dei farmaci
 Allo scopo di razionalizzare e qualificare l' uso del
farmaco, il Comitato di gestione dell' Unità  Sanitaria
Locale disciplina le modalità  di approvvigionamento
delle preparazioni farmaceutiche da impiegare nei propri
ospedali, presidi e servizi.
  Sulla base di un elenco - tipo predisposto dalla Giunta
regionale, derivato dal prontuario terapeutico nazionale,
il Comitato di gestione provvede a adottare un elenco di
specialità  medicinali, prodotti galenici e presidi medico -
chirurgici da impiegare negli ospedali, presidi e servizi.
  Tale elenco viene adottato dal Comitato di gestione
dell' Unità  Sanitaria Locale su proposta di una Commisione
tecnica locale, formata da sanitari operanti all' interno
degli ospedali, presidi e servizi stessi, nominata dal
Comitato di gestione e coordinata da un farmacista o da
un farmacologo dell' Unità  Sanitaria Locale.

 

 

ARTICOLO 33

 Acquisto di farmaci
e del restante materiale sanitario
da destinare agli ospedali
e ai presidi dell' Unità  Sanitaria Locale
 L' Unità  Sanitaria Locale, sentito il parere del farmacista
responsabile, acquista direttamente dalle imprese
produttrici, dai depositi o magazzini all' ingrosso i farmaci,
i presidi medico - chirurgici, i reattivi di laboratorio
e il restante materiale sanitario da impiegare nei propri
ospedali, presidi e servizi, ivi compresi i vaccini e i sieri di
cui all' art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  Per ragioni di economicità , razionalità  e funzionalità ,
il Comitato di gestione può  provvedere agli acquisti di
cui al comma precedente tramite convenzioni.
  Le modalità  di acquisto contemplate nel presente
articolo avvengono nel rispetto di quanto previsto dal
terzo comma dell' art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.

 

 

ARTICOLO 34

 Controllo
sugli stupefacenti e sostanze psicotrope
 Per l' acquisto e la cessione di sostanze stupefacenti e
psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all' articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il
Comitato di gestione designa, con apposito atto, il farmacista
responsabile o, in sua sostituzione, altro farmacista
addetto al servizio tenuto a curare i registri di carico
e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo
le modalità  dettate dalla summenzionata legge.
  La sezione terza dei buoni acquisto di cui all' articolo
39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata
al servizio per il coordinamento dell' attività  medica
di base, specialistica e assistenza farmaceutica dell'
Unità  Sanitaria Locale nella cui circoscrizione ha sede
la farmacia.

 

 

ARTICOLO 35

 Cordinamento delle farmacie
con i servizi dell' Unità  Sanitaria Locale
 Il Comitato di gestione dell' Unità  Sanitaria Locale
può  avvalersi della collaboraozione delle farmacie pubbliche
e private per la realizzazione di programmi di
medicina preventiva, di informazione e di educazione
sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico - epidemiologico
in materia sanitaria, nonchè  per ogni altra
finalità  fissata dal Piano Sanitario Regionale.

 

 

ARTICOLO 36

 Orari di apertura e chisura delle farmacie
 Il Sindaco, sentiti i competenti servizi dell' Unità  Sanitaria
Locale, l' Ordine provinciale dei farmacisti e le
organizzazioni di categoria interessate, fissa gli orari di
apertura e di chiusura delle farmacie osservando quanto
disposto dai successivi secondo e terzo comma del presente
articolo.
  Nei giorni feriali le farmacie che non sono in servizio
di turno, restano aperte per la durata complessiva di
quaranta ore diurne settimanali, suddivise in ciascun
giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano, salvo
quanto trattasi di farmacie rurali o uniche, che osservano
l' apertura da trentasei a quarantaquattro ore diurne
settimanali suddivise per ciascun giorno da un intervallo
per il riposo pomeridiano.
  Tutte le farmacie che non siano di turno restano
chiuse la domenica e le festività  infrasettimanali.
  Le farmacie non di turno osserveranno, oltre alla
chiusura del giorno festivo, la chiusura di un giorno
durante la settimana che è  ridotto a mezza giornata
quando effettive esigenze locali lo richiedano.
  Le farmacie rurali e uniche osserveranno, oltre alla
chiusura del giorno festivo, la chiusura per mezza giornata
nel corso della settimana.
  Nei Comuni di elevato afflusso turistico, individuati
dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre
1974, n. 1167, i Sindaci, sentiti i competenti servizi
dell' Unità  Sanitaria Locale, gli ordini professionali e
le organizzazioni di categoria interessate, possono stabilire
orari di apertura delle farmacie in deroga a quanto
previsto dai precedenti secondo, terzo e quarto comma.

 

 

ARTICOLO 37

 Turni diurni, notturni e festivi
 Il Comitato di gestione dell' Unità  Sanitaria Locale,
sentiti i Sindaci interessati, l' Ordine provinciale dei farmacisti
e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce
i turni diurni, notturni e festivi durante gli orari di
chiusura diurna, notturna e festiva per garantire l' assistenza
farmaceutica nel rispettivo territorio.
  Nei Comuni con cinque o più  di cinque sedi farmaceutiche,
il turno può  essere effettuato a battenti chiusi,
purchè  sia assicurata la presenza di un farmacista all'
interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello
stesso stabile.
  Nei Comuni con meno di cinque sedi farmaceutiche,
il turno può  essere assicurato per chiamata, purchè
venga garantita la reperibilità  del farmacista nell' ambito
della località  in cui è  ubicata la farmacia.
  E' fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo
visibile dall' esterno i turni di cui ai commi precedenti.

 

 

ARTICOLO 38

 Chiusura per ferie
 Per consentire al personale addetto alle farmacie di
fruire delle ferie annuali, le farmacie possono osservare,
nell' arco di un anno, la chiusura per il periodo di un
mese, secondo le modalità  e tempi stabiliti entro il 31
marzo di ciascun anno dal Comitato di gestione dell' Unità
Sanitaria Locale, sentiti i Sindaci, l' Ordine dei farmacisti
e le organizzazioni di categoria interessate e tenuto
conto delle esigenze dell' assistenza farmaceutica.
  La chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi
non inferiori ad una settimana.
  Il Comitato di gestione dell' Unità  Sanitaria Locale
deve assicurare che sia data agli utenti adeguata informazione
sulle farmacie che prestano servizio nei periodi
di ferie.

 

 

ARTICOLO 39

 Contributo alle farmacie rurali
 A decorrere dall' inizio dell' anno successivo all' entrata
in vigore della presente legge, l' indennità  di residenza
spettante, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, alle
farmacie rurali ubicate in località  fino a tremila abitanti,
è  integrata da un contributo aggiuntivo annuale fissato
nella misura del 10% sulla differenza risultante fra la
somma di L. 75.000.000 e l' effettivo fatturato annuo realizzato
e presentato dalla farmacia convenzionata al
Servizio sanitario nazionale.
  Il contributo aggiuntivo di cui al comma precedente
non è  corrisposto alle farmacie ubicate nei comuni di
elevato afflusso turistico individuati dal decreto del
Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1974, n.
1167.
  L' indennità  di residenza delle farmacie rurali ubicate
in località  con popolazione superiore a tremila abitanti è
costituita dal solo contributo aggiuntivo determinato
con le modalità  di cui al primo comma.
  L' importo di cui al primo comma, può  essere soggetto
annualmente a revisione e variazione con atto del
Consiglio regionale.

 

 

ARTICOLO 40

 Sovvenzione per l' apertura di nuove
farmacie rurali
 A decorrere dall' inizio dell' anno successivo all' entrata
in vigore della presente legge, allo scopo di incentivare
l' apertura di nuove farmacie previste dalla pianta organica
in località  o centri abitati con popolazione inferiore
a 1000 abitanti, l' Unità  Sanitaria Locale, all' atto dell'
autorizzazione all' esercizio farmaceutico da parte dell' autorità
competente, provvede ad erogare ai titolari dei
suddetti presidi un contributo a fondo perduto dell' importo
di L. 5.000.000.
  L' accettazione del contributo obbliga il beneficiario
all' oggettiva attività  di esercizio del presidio per un periodo
non inferiore a dodici mesi;  in caso di chiusura
prima di tale termine, le somme di cui al comma precedente
dovranno essere restituite integralmente.
  Il contributo di cui al presente articolo non si estende
alle farmacie autorizzate nei Comuni di elevato afflusso
turistico individuati dal Decreto del Presidente della
Giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167.

 

ARTICOLO 41

 Servizio
per l' assistenza farmaceutica
e la vigilanza sulle farmacie
 Nelle Unità  Sanitarie Locali con popolazione superiore
a 140.000 abitanti l' Assemblea generale, per lo
svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge al
servizio per il coordinamento dell' attività  medica di base,
dell' attività  specialistica ambulatoriale e dell' assisteza
farmaceutica, può  istituire il Servizio per l' assistenza
farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie.
  Sono conseguentemente modificati gli articoli 24 e 29
della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

 

 


TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 42

 Sostituzione del medico provinciale,
del veterinario provinciale,
dell' ufficiale sanitario e del veterinario comunale
in commissioni, comitati e collegi
 Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, nelle
commissioni, comitati e collegi ad ambito provinciale
previsti dalla legislazione vigente, il Medico e il Veterinario
provinciali sono sostituiti rispettivamente dai responsabili
dei servizi di igiene pubblica e veterinaria
dell' Unità  Sanitaria Locale competente per territorio.
  Per il territorio del Comune di Bologna, il Medico e il
Veterinario provinciale sono sostituiti dai responsabili
dei servizi di igiene pubblica e veterinario dell' Unità  Sanitaria
Locale n. 29.
  Nelle commissioni, comitati e collegi l' Ufficiale sanitario
e il Veterinario comunale sono rispettivamente sostituiti
dai responsabili del servizio di igiene pubblica e
del servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale.
  Quando in dette commissioni sia prevista la presenza
contemporanea del Medico provinciale e dell' Ufficiale
sanitario o del Veterinario provinciale e del Veterinario
comunale, oltre al responsabile dei rispettivi servizi, l' Unità
Sanitaria Locale nominerà  un altro medico o un
altro veterinario dei servizi stessi.
  Del comitato previsto dall' articolo 3 della legge regionale
27 dicembre 1973, n. 49, nonchè  delle altre commissioni
tecniche riguardanti l' attuazione dei piani, a
carattere provinciale, di risanamento e lotta contro le
malattie del bestiame, fanno parte i veterinari designati
dai Comitati di gestione delle singole Unità  Sanitarie
Locali comprese nella provincia.
  Il comitato di cui al comma precedente esprime parere
sui programmi tecnico - finanziari di cui al precedente
articolo 22 e li trasmette alla Regione.

 

 

ARTICOLO 43

 Soppressione di organi collegiali
 Gli organi collegiali sottoindicati sono soppressi e le
funzioni residue sono attribuite ai servizi competenti per
materia delle Unità  Sanitarie Locali:
  a) il Consiglio provinciale di Sanità , di cui al DPR
11 febbraio 1961, n. 257;
  b) la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle
case di refezione e sugli analoghi istiutti che provvedono
all' assistenza agli illegittimi, di cui al RDL 8 maggio
1927, n. 798;
  c) la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi,
di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;
  d) la Commissione provinciale di cui all' articolo 3
della legge 23 gennaio 1968, n. 33;
  e) la Commissione di cui all' articolo 8 della legge 2
aprile 1968, n. 475.

 

ARTICOLO 44

 Rapporti convenzionali
con i veterinari coadiutori
 Le Unità  Sanitarie Locali subentrano nei rapporti
convenzionali già  instaurati dalla Regione e dai Comuni
con i veterinari coadiutori e possono confermarli ai sensi
dell' articolo 73 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
  Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura
di posti vacanti di veterinario collaboratore, la Regione,
ai sensi dell' articolo 70 del DPR 20 dicembre
1979, n. 761, riserva due terzi dei posti messi a concorso
ai veterinari coadiutori in servizio da data non successiva
al 30 giugno 1978.
  Nei successivi concorsi pubblici che verranno espletati
entro il triennio dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale di cui al comma precedente è
esonerato dal requisito del limite di età .

 

 

ARTICOLO 45

 Assistenza zooiatrica
 Nel triennio successivo all' entrata in vigore della
presente legge, l' assistenza zooiatrica, quando non può
essere altrimenti garantita, può  essere assicurata o integrata
con personale veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale
autorizzato dal Comitato di gestione a svolgere detta
attività , previo parere favorevole della Giunta regionale.

 

ARTICOLO 46

 Trasferimento delle funzioni e dei beni
dei servizi regionali operativi decentrati
dei medici e dei veterinari provinciali
 Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, il Presidente della Giunta regionale, con
proprio decreto, adottato ai sensi dell' art. 47 della legge
regionale 3 gennaio 1980, n. 1 trasferisce ai Comuni
competenti per territorio, con vincolo di attribuzione
alle Unità  Sanitarie Locali - determinandone la decorrenza
- le funzioni e i beni già  in dotazione ai Servizi
regionali operativi decentrati dei Medici e dei Veterinari
provinciali.
  Dalla data di adozione del decreto di cui al comma
precedente, i Comuni subentrano in tutti i rapporti inerenti
ai beni trasferiti.
  La consistenza degli arredi, delle attrezzature e delle
macchine sarà  fatta constatare con appositi verbali.
  Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici trasferriti
sono consegnati dalla Regione alle Unità  Sanitarie
Locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.
  La Regione può  trattenere od ottenere in restituzione
ogni documento che si rendesse necessario per l' esercizio
delle proprie competenze.

 

 

ARTICOLO 47

 Trasferimento del personale
 Il trasferimento e l' iscrizione nei ruoli nominativi regionali
del Servizi regionali operativi decentrati dei Medici e dei
Veterinari provinciali avviene in applicazione dell' articolo
68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge
regionale 12 dicembre 1980, n. 57.
  I termini previsti dall' articolo 6, quinto comma, let-
< tera d), e sesto comma della legge regionale 12 dicembre
1980, n. 57, decorrono dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

 

 

ARTICOLO 48

 Adeguamento dei regolamenti comunali
in materia sanitaria
 Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Comuni provvedono a adeguare i rispettivi
regolamenti locali di igiene e sanità  ed i regolamenti
del servizio veterinario, anche ai fini del coordinamento
degli stessi con il regolamento dei servizi dell'
Unità  Sanitaria Locale.

 

 

ARTICOLO 49

 Norma finanziaria
 La spesa di cui al precedente articolo 39 fa carico al
Fondo sanitario nazionale di cui all' articolo 51 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 ed è  imputata, per l' esercizio
finanziario 1983 e seguenti, al capitolo che nei bilanci
regionali di detti esercizi corrisponderà  al capitolo 51700
<< Spese correnti per l' assistenza sanitaria ai sensi della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 >> del bilancio di previsione
della Regione Emilia - Romagna per l' esercizio 1982.

 Il finanziamento della spesa di cui al precedente articolo
40 è  assicurato dalla Regione Emilia - Romagna
con onere a carico del capitolo che, nel bilancio regionale
dell' esercizio finanziario nel quale si concretizzerà
l' uscita, corrisponderà  al capitolo 51715 << Fondo di riserva
dell' articolo 51 - 4º comma della legge 23 dicembre
1978 n. 833 per interventi previsti( cni) >> del bilancio
dell' esercizio finanziario 1982.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
 Bologna, 4 maggio 1982